L’articolo 5, comma 5, del D. Lgs. n. 504/1992 istitutivo dell’ICI definisce che la base imponibile dell’area fabbricabile, alla quale applicare l’aliquota d’imposta, è costituita dal “valore venale in comune
commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di
adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”.
Il D.L. n. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011, articolo 13 – Istituzione dell’Imposta Municipale Propria di tipo Sperimentale, stabilisce che “un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a
scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”.
Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione
agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.