Al momento del decesso, deve essere presentata all’Ufficio Stato Civile una domanda in bollo di autorizzazione alla cremazione ed al trasporto della salma e delle risultanti ceneri a cui dovranno essere allegati:
• fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente.
• documentazione che attesta la volontà del defunto di essere cremato:
- testamento repertato dal notaio,
- iscrizione ad Associazione per la cremazione riconosciuta. In questo caso la dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente della associazione mediante l’attestazione del mantenimento dell’adesione alla stessa fino all’ultimo istante di vita dell’associato
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dai parenti più prossimi. Il coniuge è il primo dichiarante legittimo; in mancanza possono richiedere la cremazione i parenti più prossimi in linea retta e collaterale fino al sesto grado; occorre la maggioranza assoluta di tutti i parenti dello stesso grado (es.: tutti i figli), mentre sono esclusi gli affini, cioè i parenti del marito/moglie del defunto.
• nulla-osta alla cremazione del medico necroscopo; Tale certificato deve contenere la dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettroalimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari o degli altri soggetti obbligati.
• nulla-osta alla cremazione dell’autorità giudiziaria (in caso di morte violenta o sospetta tale).
• Per i cittadini stranieri, il nulla-osta alla cremazione è rilasciato dalle Autorità straniere competenti, in base alle norme dello Stato d’appartenenza del defunto, in applicazione delle disposizioni previste dal diritto internazionale privato. Sulla base di tale nulla-osta l’Ufficio Funebre rilascia l’autorizzazione.
• Per la disposizione delle ceneri: Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri risultanti dalla cremazione possono essere: tumulate, inumate o disperse all’interno del cimitero; le ceneri possono anche essere affidate al familiare per la conservazione presso la sua abitazione.
Per ottenere l'autorizzazione alla cremazione, dispersione o affido, è necessario che siano presentate tutte le firme dei famigliari del defunto previste dalla normativa.
La firma dei famigliari sottoposti a tutela, sono eseguite dal tutore (per i minori di età firma il genitore o il tutore), mentre per i famigliari per i quali esista un amministratore di sostegno, questi può firmare la dichiarazione solo nel caso in cui il giudice abbia espressamente previsto tale possibilità.
Nel caso in cui non sia possibile, per qualsiasi motivo, raccoglie le firme di tutti i famigliari, è possibile fare istanza al giudice tutelare ai sensi dell'art.700 del codice di procedura civile
L’istanza per l’affidamento personale delle ceneri o per la dispersione è in bollo, come le relative autorizzazioni rilasciate dal Responsabile dei servizi demografici.