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Aliquote ICI Anno 2010

Il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 21 maggio 2008 prevede l’abolizione del tributo comunale, con l'eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
L'agevolazione riguarda l'«abitazione principale» che, secondo il decreto legislativo 504 del 1992, è l'immobile in cui il contribuente ha la residenza anagrafica. L'esenzione coinvolge anche le pertinenze dell'abitazione principale (come box, garage, cantine).
Se l’imposta è già stata pagata, deve essere richiesto il rimborso tramite un’apposita istanza all’ufficio tributi del comune. Non è necessaria alcuna marca da bollo, ma va allegato il bollettino postale o il modello F24 con cui si è provveduto al pagamento.

Il Comune di Germignaga mette a disposizione dei cittadini uno strumento veloce per il calcolo dell'ICI. Compilando le caselle corrispondenti, l'utente potrà ricavare l'importo relativo all'imposta dovuta per uno o più immobili.
Ecco alcune utili indicazioni da seguire per il calcolo ICI.
La scelta dell'aliquota è relativa all'immobile:
  • ALTRI IMMOBILI: 7%o
  • AREE FABBRICABILI: I VALORI SONO QUELLI AGGIORNATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 75 DEL 8.4.2010
Il pagamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno 2010 può essere effettuato in due rate:
  1. la prima entro il 16 di giugno 2010, pari al 50 % dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre;
  2. la seconda entro il 16 dicembre 2010, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.
Il pagamento dell'intera imposta dovuta complessivamente per l'intero anno può essere effettuato in un'unica soluzione, entro il 16 giugno 2010 (*) (*) Categorie catastali: C2, C6 e C7 (cantine, box, posti auto e similari) destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale delle persone fisiche.

CLICCA QUI CONSULTARE IL VALORE AREE PRG PER APPLICAZIONE ICI

Ecco alcune istruzioni da seguire per il calcolo automatico dell'ICI.
  • Le somme non necessitano di punto (.) separatore delle migliaia (ES: si scrive 1000 e non 1.000)
  • Il campo relativo alla Rendita +5% non è modificabile dall'utente ma viene calcolato automaticamente dal programma
  • Dopo aver compilato ogni singola riga, appare il calcolo dell'ICI per i dati appena immessi.
  • Al termine degli inserimenti, premere il pulsante totale che visualizzerà il totale dell'imposta e calcolerà anche le quote per i bollettini, nel caso si scelgano le due rate
Il calcolo automatico si basa sul Decreto Legislativo n.504 del 30 dicembre 1992 ed è riferito esclusivamente al Comune di Germignaga.

CLICCA QUI PER IL CALCOLO ICI

Aliquote ICI relative agli anni passati:
  • 1993    4%o (£180.000 detrazione abitazione principale)
  • 1994    6%o (£180.000 detrazione abitazione principale)
  • 1995    6%o (£180.000 detrazione abitazione principale)
  • 1996    6%o (£180.000 detrazione abitazione principale)
  • 1997    5%o (£200.000 detrazione abitazione principale)

  •                7%o altri immobili
  • 1998    invariato rispetto al 1997
  • 1999    invariato rispetto al 1997
  • 2000    invariato rispetto al 1997
  • 2001    6%o (€ 103,29 detrazione abitazione principale)
                   7%o per gli altri immobili
  • 2002    invariato rispetto al 2001
  • 2003    invariato rispetto al 2001
  • 2004    invariato rispetto al 2001
  • 2005    invariato rispetto al 2001
  • 2006    invariato rispetto al 2001
  • 2007    invariato rispetto al 2001
  • 2008    invariato rispetto al 2001
  • 2009    invariato rispetto al 2001
  • 2010    invariato rispetto al 2001


  • Estratto dal regolamento ICI relativo alle agevolazioni

    Art. 14
    (Agevolazioni)
    1. Sono considerati parti dell’abitazione principale le sue pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastale C/2 C6 e C/7,(cantine, box, posti auto e similari) destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale delle persone fisiche.
    2. L’assimilazione a fini dell’ICI di cui al comma 1 del presente articolo non incide sulle modalità di determinazione del valore di ciascuna unità immobiliare ed opera a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche in quota parte, dell’abitazione principale, coincida con il proprietario o il titolare del diritto di godimento della pertinenza.
    3. La detrazione prevista dal comma 2, dell’articolo 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel caso di assimilazione di cui al comma 1 del presente articolo, si applica sull’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione principale e per le pertinenze.
    4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
    5. Ai fini dell’applicazione della detrazione prevista dal comma 2, dell’articolo 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dell’aliquota agevolata deliberata ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti entro il 1° grado in linea retta (come da atto formale di usufrutto o comodato debitamente registrato).